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    wp
    Keymaster

    Questa aggiunta/miglioria interessa, in particolar modo, i Liberi Professionisti. Ma… chi è tenuto a Ritenuta d’Acconto e Rivalsa?

    Ritenuta D’Acconto

    Sono soggetti alla ritenuta tutti i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, a professionisti.
    Rientrano nella base imponibile, oltre ai compensi professionali, anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che al professionista, anche al committente nell’interesse del quale sono state sostenute.

    Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, l’eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti), le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.

    Per i redditi di lavoro autonomo anche occasionale, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%.

    Le ritenute dovranno essere versate dai Clienti (sostituti d’imposta) entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, mediante modello F24. Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti che le hanno effettuate. La certificazione deve essere consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tale certificazione deve contenere l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali ed eventuali altri dati non obbligatori come ad esempio il contributo professionale o l’Iva.

    (Fonte: Sito Web Agenzia delle Entrate)

    Rivalsa

    I Liberi Professionisti non iscritti da un’autonoma cassa di previdenza sono obbligati all’iscrizione alla gestione separata Inps, cui sono tenuti a versare un contributo, calcolato applicando alla propria base imponibile le aliquote vigenti nell’anno, nei limiti del massimale previsto. Possono quindi addebitare al Cliente in fattura una maggiorazione del 4% dei compensi, fermo restando che resta a loro carico l’obbligo del pagamento nei confronti dell’Inps.

    La rivalsa Inps è facoltativa, non obbligatoria. Tale maggiorazione addebitata in fattura non può essere considerata allo stesso modo dei contributi previdenziali che non costituiscono compenso. Essa concorre, inoltre, a formare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto è parte del compenso da assoggettare a ritenuta e a Iva.

    Di contro un Libero Professionista iscritto ad un’autonoma cassa previdenziale (come Inarcassa per Ingegneri ed Architetti) in fattura addebita al cliente, a titolo di rivalsa, il 4% dei contributi che dovrà poi versare alla propria cassa di previdenza. Questo 4% non può essere considerato compenso, non formerà la base dell’imponibile e non sarà soggetto a Ritenuta o Iva.

    LittleBigCo tutte queste informazioni le ha già assimilate… e tiene conto di quanto appena detto: in fase di iscrizione al servizio sarà sufficiente rispondere a qualche semplice domanda ed il sistema gestirà Ritenuta e Rivalsa nel modo corretto. Due LittleBigNews che gli utenti di LBC troveranno fantastiche.

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